Coordinamento
Imprese sociali
Associazioni
Organizzazioni no profit
Ente riconosciuto con decreto ministeriale n.133/06 ai sensi della legge 383/00
ART. 1
E’ costituita una libera Associazione con durata
illimitata, senza scopo di lucro, denominata “Alleanza Sociale
Italiana Coordinamento Imprese sociali Associazioni Organizzazioni non
profit”, in forma contratta “a.s.i. C.I.A.O.”;
L’ a.s.i. C.I.A.O. è Ente di Promozione Sociale, Culturale
ed Assistenziale, è disciplinata dal presente statuto ed agisce
ai sensi della legge n. 383/2000. E’ soggetto attivo del sistema
del terzo settore italiano ed internazionale, promuove cultura, socialità
e solidarietà, è indipendente e pluralista; l’ordinamento
interno dell’a.s.i. C.I.A.O. è ispirato a principi di democrazia
e di uguaglianza dei diritti di tutti gli affiliati. A tal fine tutte
le cariche associative sono elettive.
ART. 2
L'a.s.i. C.I.A.O.:
Sono attività di rilevanza della Associazione, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali quali:
ART. 3
Hanno formale rapporto di appartenenza all’Ente:
Ogni altra persona fisica potrà instaurare tale rapporto solo per il tramite degli organismi affiliati.
ART. 4
I soci ad honorem sono nominati dal Comitato Nazionale e sono scelti tra le persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Ente nelle attività connesse alla cultura, al volontariato, allo spettacolo.
ART. 5
Sono soci dell’Ente, gli organismi affiliati e
gli iscritti, sono organismi affiliati gli enti non commerciali e le organizzazioni
non lucrative in generale: associazioni culturali, circoli culturali,
centri ricreativi e sociali, associazioni sportive, fondazioni, associazioni
di volontariato, associazioni giovanili, cooperative sociali e società
di mutuo soccorso che ne facciano domanda e che rispettino le norme stabilite
dal presente Statuto. L’affiliazione è subordinata all’accoglimento
– entro 60 giorni della domanda da parte della Direzione Centrale
e al pagamento della quota annua stabilita dal Comitato Nazionale. In
assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine
previsto si intende che essa è stata respinta. Tutti gli organismi
affiliati debbono essere retti da uno Statuto ispirato a principi di democrazia
interna e che prevedano l’assenza del fine di lucro, la natura elettiva
di tutti gli organi sociali, che devono essere ricoperti da persone che
non abbiano riportato condanne per delitti dolosi e/o essere stati radiati
da parte dell’Ente.
Ogni cittadino può partecipare all’a.s.i. C.I.A.O. accettando
le finalità e le norme stabilite dal presente statuto, chiedendo
l’iscrizione ad un organismo già costituito o creandone uno nuovo.
Non è ammessa alcuna forma di partecipazione temporanea alla vita
associativa. Gli organismi affiliati provvedono a tesserare i propri associati
all’Ente.
Gli organismi affiliati e i soci possono essere escluso dall’Ente
se si contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto.
ART. 6
Gli organismi affiliati e i soci, sono tenuti ad osservare
e far osservare ai propri iscritti, tesserati dell'Ente, lo Statuto, nonché
i deliberati e le decisioni degli organi dello stesso, comunque secondo
le proprie sfere di competenza.
Gli organismi affiliati e i soci, devono annualmente provvedere al rinnovo
della affiliazione e al tesseramento all'Ente dei propri iscritti.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Gli organismi affiliati e i soci hanno diritto a:
Sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito dal primo comma del presente articolo tutti i soggetti tesserati all'Ente che, se in possesso dei requisiti prescritti, hanno diritto di concorrere alle cariche sociali.
ART. 7
Tutte le cariche nell'ambito dell'Ente sono onorifiche e gratuite.
L’elettorato passivo spetta solamente a coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza dalla carica.