Coordinamento
Imprese sociali
Associazioni
Organizzazioni no profit
Ente riconosciuto con decreto ministeriale n.133/06 ai sensi della legge 383/00
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
Le attività istituzionali di un associazione e/o circolo ricreativo/culturale, sportivo, possono comprendere anche la gestione di bar con somministrazione di alimenti e bevande riservate esclusivamente ai soci ed effettuate nei confronti dei medesimi purchè l’associazione sia affiliata ad un associazione nazionale di Promozione Sociale Se tali requisiti sono rispettati i proventi derivati da queste operazioni non sono considerate di natura commerciale dal legislatore fiscale.
E’ un’associazione senza fine di lucro fra
persone che vogliono promuovere insieme un attività culturale,
ricreativa, sportiva…. Etc. L’atto costitutivo è atto
di nascita dell’associazione e rappresenta la volontà dei
soci promotori a costituire un circolo senza finalità dio lucro
per determinati scopi e finalità. Lo Statuto stabilisce invece
quali sono gli organi direttivi, la composizione, il funzionamento i poteri,
la struttura dei diritti e dei doveri patrimoniali, la gestione patrimoniale etc.
Tutte le attività del circolo devono rivolgersi ai soci i quali
avranno la tessera dell’associazione nazionale di riferimento (asi
CIAO). L’affiliazione è l’atto di iscrizione e di adesione
del circolo ad un associazione nazionale nel cui statuto il circolo stesso
si riconosce.
L’Associazione\Circolo può:
La sua struttura generalmente è così composta:
5.1 Aspetti Fiscali
Il Circolo Culturale Ricreativo, in quanto affiliato asi CIAO, può
usufruire della defiscalizzazione, non sono considerate attività
commerciali quelle iniziative svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali o complementari a queste, svolte nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, anche di altre associazioni che svolgono medesima attività.
Per le agevolazioni IVA valgono per tutte le attività ad esclusione
delle organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici per i quali sono
considerati in ogni caso attività commerciale.
Il Rispetto dei requisiti su esposti consente al Circolo di percepire
le seguenti entrate fiscalmente agevolate:
5.1.2 Aspetti Amministrativi
Criteri d Sorvegliabilità (Decreto Min. Interni n. 564 del 1992)
I locali devono essere all’interno della sede del Circolo, e non
possono avere accesso diretto da strade, piazze ed altri luoghi pubblici;
all’esterno della struttura no possono essere esposte insegne che
pubblicizzano le attività di somministrazione effettuate all’interno.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione sanitaria per i locali
dove si svolge la somministrazione gli stessi devono possedere determinati
requisiti sanitari, come qualsiasi esercizio destinato alla somministrazione
di alimenti e bevande.
L’inosservanza di queste prescrizioni comporta:
5.1.3 Turno di riposo settimanale (Circolare
del Min. degli Interni del 19/10/1971)
L’associazione che ha uno spaccio di bevande alcoliche, riservato
ai soci, non deve osservare il turno di riposo settimanale, quindi decide
autonomamente se osservarlo o meno. In ogni caso può farlo limitatamente
al servizio di somministrazione, fermo restando il diritto di svolgere
in tale giornata tutte le altre attività nei rimanenti locali.
5.1.4 Autorizzazione UTIF
L’autorizzazione deve essere richiesta dal circolo che gestendo
Bar detiene alcolici di qualunque gradazione per il consumo sul posto
anche se limitato ai soci.
A tal fine è necessario:
5.1.5 Patentino Tabacchi
Per effettuare la distribuzione dei tabacchi ai propri soci, il Circolo
deve munirsi di un apposito patentino in conformità a quanto previsto
dall’art. 23 della Legge n. 1293 del 22/12/1957.
Per ottenere tale patentino occorre inoltrare all’Ispettorato Compartimentale
dei Monopoli di Stato competente per territorio dal 1 gennaio al 28 febbraio
di ogni anno:
Il patentino è valido per un biennio, tale validità può prorogata mediante rinnovo alla scadenza con apposizione di una marca da bollo valida per un biennio.
5.1.6 Gestione di punti vendita interni (Legge
426/71)
La vendita di merci all’interno dei locali dell’associazione,
e riservata ai soli soci è soggetta alle seguenti disposizioni:
5.1.7 Norme riguardanti l’igiene dei
prodotti alimentari
La disciplina riguardante l’igiene dei prodotti alimentari non esonera
le associazioni dal suo rispetto. Questa normativa prevede che il responsabile
del Circolo effettui una procedura di autocontrollo sull’attività
di somministrazione di alimenti e bevande attraverso il metodo HACCP e
che predisponga una documentazione scritta a testimonianza delle avvenute
verifiche di autocontrollo. Inoltre è previsto che il responsabile
si assicuri che gli addetti alla somministrazione di alimenti e bevande
siano controllati e che abbiano ricevuto un’adeguata formazione
in materia di igiene degli alimenti.
5.1.8 Sostituzione del Presidente ed altre
variazioni
Qualora nel corso dell’anno avvenga il rinnovo della carica di Presidente,
si dovrà richiedere il trasferimento della licenza al nominativo
del nuovo Presidente mediante apposita domanda in carta da bollo indirizzata
al Sindaco allegando la dichiarazione d’appartenenza rilasciata
dall’asi CIAO con indicazione del nominativo del nuovo Presidente.
In ogni caso il Legale Rappresentante del circolo è tenuto a dare
comunicazione al Comune di ogni variazione intervenuta successivamente
alla denuncia di inizio attività, parimenti nel caso di cambio
di affiliazione ad un Ente Nazionale.
Resta ferma comunque la possibilità di effettuare controlli ed ispezioni.
5.1.9 Attività di spettacolo ed intrattenimento
I Circoli asi CIAO possono organizzare all’interno delle proprie
sedi, attività culturali e di spettacolo che prevedano anche rappresentazioni,
proiezioni, feste, intrattenimenti danzanti senza alcun tipo di autorizzazione
o licenza amministrativa. L’unica precauzione prevista, qualora
il numero degli spettatori o delle persone che partecipano all’attività
di spettacolo o intrattenimento superi i 100, è il rilascio del
certificato prevenzione incendi (c.p.i.) in base al D.M. 16/02/82, certificato
da richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco corredato della
documentazione tecnica necessaria. A tal scopo l’affiliazione all’asi
CIAO consente al Circolo di liquidare i suddetti diritti in misura ridotta.
L’attività di proiezione cinematografica nei circoli privati
non necessita, inoltre di alcun titolo o autorizzazione ai fini amministrativi.
Essa è tuttavia soggetta alla preventiva comunicazione SIAE e alla
relativa liquidazione dei diritti d’autore. Quando nello svolgimento
di attività sociali o di spettacolo sono utilizzate musiche protette
da diritti d’autore, questi ultimi devono essere preventivamente
pagati alla SIAE.
5.1.10 Autorizzazione per i giochi leciti
e la detrazione di apparecchiature elettroniche
Per lo svolgimento di giochi leciti di carte e da tavolo, il Circolo,
deve dotarsi di autorizzazione comunale tramite richiesta indirizzata
al Sindaco con allegata marca da bollo ed esposizione, nei locali del
Circolo, della tabella dei giochi proibiti. Per la detenzione di biliardi
e biliardini elettronici il Circolo deve dotarsi di autorizzazione comunale
tramite richiesta indirizzata al Sindaco con allegata marca da bollo e
denuncia di inizio attività da comunicarsi alla SIAE con pagamento
dei relativi diritti erariali. Si rammenta che l’utilizzo di biliardi
e biliardini verso il pagamento di quote o di corrispettivi specifici,
anche da parte dei soci, sconta il pagamento dell’imposta sugli
intrattenimenti.
5.1.11 Enpals e agibilità
L’ENPALS, (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i lavoratori
dello Spettacolo) è l’Ente che dal 1947 ha il compito di
“tutelare” ai fini pensionistici i lavoratori dello spettacolo
(attori, ballerini, cantanti, ecc..). L’agibilità è
una certificazione obbligatoria che tutti gli operatori dello spettacolo
(fra cui i circoli quando si avvalgono dell’opera di artisti per
le attività di spettacolo ed intrattenimento) devono richiedere
all’ENPALS, indipendentemente dal fatto che le prestazioni artistiche
siano retribuite o meno.
La richiesta può essere presentata anche allo sportello SIAE utilizzando l’apposito modello 032/U che provvederà a trasmetterlo alla Sede Compartimentale dell’ENPALS competente per territorio. Qualora quest’ultima non si esprima negativamente entro il termine di 30 giorni dal rilascio della ricevuta da parte dell’operatore SIAE, il modello 032/U, timbrato e sottoscritto dal responsabile SIAE, assume valore di certificato di agibilità.
Si ribadisce che in ogni caso, il certificato di agibilità deve essere rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico evento o una serie di eventi, per il cui svolgimento lo stesso è richiesto, previa puntuale indicazione dei contenuti prescritto dalla legge.
Non è quindi, in nessun caso consentito il rilascio di certificati di agibilità per periodi di tempo c.d. “aperti”, a prescindere dalla durata più o meno ampia degli stessi.
5.1.12 Facilitazione per i circoli
L’attività svolta all’interno dei circoli è
agevolata da alcune disposizioni che facilitano il rilascio del certificato.
E’ infatti ammesso il rilascio del certificato di agibilità
a titolo gratuito, quando esso sia vincolato ad un singolo evento, a condizione che:
In queste occasioni i lavoratori dello spettacolo dovranno attestare, sotto propria responsabilità, di non aver ricevuto alcun compenso per la prestazione svolta, così come l’organizzatore, (il circolo) dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la natura benefica, sociale o solidaristica della manifestazione in oggetto, nonché la totale assenza di qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a piè di lista, per le prestazioni artistiche svolte dei lavoratori impegnati.
Non è richiesto invece, il possesso del certificato di agibilità per lo svolgimento di manifestazioni con riferimento a:
Quando le stesse siano organizzate da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 (esempio: i circoli ASI).
5.1.13 Lotterie, tombole e pesche di beneficenza
rivolte al pubblico
L’entrata in vigore (12 aprile 2002) della nuova normativa (DPR
26 ottobre 2001 n. 430) sulla disciplina “dei concorsi e delle operazioni
a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali” rivolte
al pubblico, ha stabilito che i circoli e le associazioni (enti senza
scopo di lucro e fini assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi)
derogano al divieto generico prescritto dalla stessa legge per l’organizzazione
di lotterie, tombole, riffa, o pesca o banco di beneficenza e ogni altra
manifestazione avente analoghe caratteristiche a patto che le manifestazioni
siano finalizzate al finanziamento dei circoli stessi.
5.1.14 Lotteria (o sottoscrizione a premi)
Il Legale Rappresentante del circolo deve – con almeno trenta giorni
di anticipo – inviare comunicazione scritta (non più, come
voleva la precedente disciplina, un autorizzazione) al Prefetto competente
e al Sindaco del Comune in cui si effettua l’estrazione, allegando
il Regolamento della lotteria che deve dettagliare:
Inoltre
5.1.15 Tombola
Il Legale Rappresentante del circolo deve – con almeno trenta giorni
di anticipo – inviare comunicazione scritta al Prefetto competente
e al Sindaco del Comune in cui si effettuerà la tombola allegando
il Regolamento che deve dettagliare:
Per ottenere la restituzione della cauzione, l’Ente Organizzatore dovrà presentare all’incaricato del Sindaco l’attestazione dell’avvenuta consegna dei premi ai vincitori entro 30 giorni dall’estrazione.
In caso contrario, la cauzione sarà incamerata dal Comune.
Inoltre tale manifestazione:
5.1.16 Pesche o banchi di beneficenza
Anche in questo caso, il Legale Rappresentante dell’Ente Organizzatore
deve – con almeno trenta giorni di anticipo – inviare comunicazione
scritta al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si effettuerà
la Pesca o il Banco di beneficenza, allegando il Regolamento della stessa,
che deve specificare:
5.1.17 Regole o banchi di beneficenza
I premi ottenuti dagli Enti (circoli e associazioni) anche se a titolo
gratuito sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta con aliquota pari
al 10% a carico dell’Ente organizzatore.
La vendita dei biglietti/cartella non deve essere effettuata attraverso ruote della fortuna o sistemi analoghi.
I premi possono essere servizi mobili, escluso denaro, titoli, valori bancari e carte di credito.
La serie e la numerazione dei biglietti/cartella devono essere indicate nella fattura dello stampatore.
L’estrazione deve essere pubblicizzata in tutti i comuni interessati, indicando gli estremi delle comunicazioni effettuate, il programma e la finalità della manifestazione, la serie e la numerazione dei biglietti/cartelle.
Prima dell’Estrazione un Rappresentante dell’Ente Organizzatore deve ritirare tutti i biglietti/cartelle invenduti e dichiararle nulle.
Dell’estrazione e della chiusura della Pesca deve essere redatto processo verbale inviato in copia al Prefetto e consegnato in copia al Rappresentante del Sindaco, che deve essere presente all’estrazione e alla chiusura della pesca.
5.1.18 Estratti delle leggi di utilità per i circoli culturali/ricreativi
Legge 287/91
Permette ai circoli affiliati all’Ente riconosciuto dal Ministero
dell’Interno, di somministrare alimenti e bevande in deroga ai criteri
di pianificazione comunale previsti e disciplinati dall’art. 3 comma
4 della normativa citata.
Legge 460/97
Per le associazioni di promozione sociale ricompresse tra gli Enti di
cui all’Art. 3 comma 6 della Legge n. 287 del 25/891 le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, non
si considerano commerciali anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso
le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar
ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi sempre chè
le predette attività siano strettamente complementari con gli scopi
istituzionali e siano effettuate nei confronti dei soggetti indicati nel comma 3.
NB rimane invariato il principio contenuto nella circolare n 25 del 03/08/79
che distingue chiaramente le attività di somministrazione di alimenti
e bevande, che comprende ad esempio la preparazione di panini o riscaldamento
di cibi precotti, da quelle di ristorazione (vale a dire trasformazione
e manipolazione di prodotti elementari in pietanze) mense e spacci).
Infatti queste ultime continuano ad essere considerate attività
commerciali anche se rivolte ai soli soci ed, inoltre, richiedono requisiti
di natura amministrativa e sanitaria diversi da quelli prima descritti.
D.P.R. 235/2001
Le associazioni e i Circoli aderenti ad Enti o organizzazioni nazionali
le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno,
che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione
di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede
ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune
nel cui territorio si esercita l’attività, che la comunica
per conoscenza alla competente ASL per il parere necessario all’eventuale
rilascio dell’autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia
di attività ai sensi dell’art. 19 della Legge 241 del 7/8/90
e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata
anche su un supporto informatico laddove la Amministrazioni comunali abbiano
adottato le necessarie misure organizzative.
Nella denuncia il Legale Rappresentante dichiara:
N.B.
Corte di cassazione n 280 del 13/01/2004 (estratto)
La Cassazione ha escluso che l’attività di gestione diretta
di un bar da parte di un circolo ricreativo possa essere assimilata alla
gestione di uno spaccio aziendale o alla somministrazione dei pasti.
Infatti la considerazione è che l’attività in esame
costituisce nella quasi totalità dei circoli o associazioni anche
sportive, un’attività strumentale e collaterale alla realizzazione
delle finalità istituzionali, e come tale, secondo la ratio del
legislatore fiscale, beneficiaria di agevolazione in ordine al regime
ordinario della tassazione indiretta. Inoltre, risulta lecita la deliberazione
in sede di assemblea associativa che stabilisce una quota costo aggiuntiva
a carico del socio per la consumazione dei prodotti bar. Ciò non
costituendo un surplus economico espressione di un intento speculativo dello stesso.
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
n. 38 del 15/03/2004 (estratto)
L’Agenzia delle Entrate che gli incassi relativi agli apparecchi
da gioco maturati da un circolo ricreativo mediante il loro impegno all’interno
dei locali sociali non scontano l’IVA.
L’attività di intrattenimento offerta esclusivamente ai soci,
infatti, rientra tra le attività istituzionali del circolo e non
costituisce attività commerciale. Nel caso in cui invece tale attività
sia resa a terzi (ad esempio in quanto il circolo percepisce un corrispettivo
dal gestore degli apparecchi, titolare degli incassi), il circolo è
tenuto al pagamento dell’IVA in quanto l’impiego degli apparecchi
soddisfa il requisito della commercialità.