Coordinamento
Imprese sociali
Associazioni
Organizzazioni no profit
Ente riconosciuto con decreto ministeriale n.133/06 ai sensi della legge 383/00
D) Cosa è l’attività istituzionale?
R) E’ lo scopo ideale dell’Associazione. Esso deve essere un obiettivo di utilità generale e non può essere in alcun modo un attività economica: non che questa non possa essere esercitata, ma non deve essere lo scopo principale, eventualmente queste attività commerciali “per definizione” possono essere scritte nello statuto in un altro articolo specificando che si tratta di attività strumentali che l’associazione potrà eventualmente svolgere per perseguire lo scopo istituzionale.
D) Quali sono i libri sociali/contabili obbligatori?
R) Le associazioni non sono obbligate a tenere i verbali né durante le assemblee né durante le riunioni del Consiglio Direttivo anche se sarebbe buona norma farlo. Lo stesso si può dire anche per il registro soci e per gli altri libri sociali e contabili.
D) Quali oneri ha un associazione?
R) deve pagare l’IRPEG? Si (cfr. DPR 917/86 art. 87.cl.c) se invece un reddito imponibile (37% - DEPR 917/86 artt.89,91; previste riduzioni per alcuni enti solo se persone giuridiche (DPR 601/73 art. 6) e se non gode delle agevolazioni riservate alle ONLUS.
D) Che differenza c’è tra la scrittura privata e quella pubblica?
R) Se la costituzione avviene sotto
la supervisione di un notaio e l’atto viene registrato, essa ha
pubblica fede ed è denominata atto pubblico, altrimenti è
una scrittura in forma privata.
La scrittura privata, secondo il codice civile, vincola i firmatari e
vale nei confronti di terzi fintanto che i firmatari riconoscono la propria
firma. Per evitare scherzi da parte dei firmatari si ricorre all’atto
pubblico, che prevede l’autentica delle firme dal notaio (il quale
autenticando le firme certifica anche la coerenza e la conformità
dell’atto con la legge) e la registrazione. La differenza materiale
sta innanzitutto nei costi il notaio ha un costo. La differenza sostanziale
sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro
chiedere il Riconoscimento e diventare quindi Persona Giuridica.
D) L’Associazione può avere un codice fiscale? A cosa serve? In che modo si richiede?
R) Certamente se è stata costituita
in forma scritta (registrata o meno). E’ necessario dare comunicazione
all’Ufficio delle Imposte Dirette dell’avvenuta “nascita”
di questo nuovo soggetto. Questi rilascerà un codice fiscale.
E’ possibile ottenere il CF anche senza essere registrati all’Ufficio
del Registro.
Avere il CF non significa essere una Persona Giuridica e non obbliga alla
compilazione della dichiarazione dei redditi !!
A cosa serve
Il CF è indispensabile per:
In che modo si richiede
Il rappresentante legale della Associazione deve recarsi all’Agenzia delle Entrate, compilare il formulario, presentando atto costitutivo e fotocopia del documento di identità del Presidente
D) Quali sono gli elementi essenziali per costituire un associazione?
R) Per costituire un associazione è
necessario riunire in modo stabile un gruppo di persone con uno scopo
di natura ideale (e non economico) ben definito.
Per costituire un associazione in forma scritta è necessario scrivere
un contratto di associazione, se il documento viene redatto con la supervisione
di un notaio ed questi lo registra presso l’Ufficio del Registro
viene detto, atto pubblico, se invece è redatto dai soci è,
un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme
possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Il contratto di
associazione si compone di due documenti:
l’atto costitutivo è la formalizzazione
della manifestazione di volontà di un gruppo di persone di costituirsi
in associazione per raggiungere degli scopi comuni.
Lo statuto è il documento che regola la vita dell’associazione
e al suo interno è indispensabile prevedere almeno 2 organi (l’assemblea
dei soci e gli amministratori) in via facoltativa un organo di controllo
(di solito chiamato Collegio dei Probiviri) e definire obbligatoriamente:
D) A cosa serve e come si ottiene la partita I.V.A.?
R) La partita I.V.A. è necessaria
solo nel caso si svolge attività commerciale abituale (dpr 633/72 art 1 e 5).
Non è necessaria per le attività commerciali occasionali:
l’occasionalità dell’attività non è definita
per legge infatti esistono numerosissimi contenziosi.
Una cosa è certa, se si è in possesso di partita I.V.A.
si diventa automaticamente un soggetto che esercita attività commerciale
abituale, e si è costretti ad applicare la normativa
I.V.A. per qualsiasi prestazione di tipo commerciale, anche se effettuata
una volta sola.
Come si ottiene: fare domanda all’Ufficio I.V.A./SU con il
modulo AA7/6 … aspetto integrazioni. Chi possiede Partita I.V.A.
deve aprire un Conto Fiscale (cfr.Dm 567/93; L 413/91 art78).
D) Cosa è un “Ente non Commerciale”?
R) E’ la figura fiscale
che definisce le associazioni, le fondazioni, i club, i circoli. i comitati
e gli Enti Pubblici. Con questa denominazione si vuole sottolineare che
l’attività principale non deve essere un’attività commerciale.
Questo non significa che non sia possibile esercitare attività commerciale.
D) E’ obbligatorio rilasciare ricevute fiscali ai propri soci nel caso un circolo somministri alimenti e bevande?
R) Ai fini fiscali l’attività rivolta ai soci è decommercializzata. Quindi non sussiste l’obbligo fiscale di certificare le somme incassate per somministrazione di bevande ai soci. Si consiglia però di annotare questi importi nella contabilità istituzionale dell’ente e riportati nel bilancio annuale.
D) Cosa a bisogna fare per richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di un associazione?
R) Il titolo principale per il riconoscimento della personalità giuridica è la costituzione in forma di atto pubblico. Successivamente bisogna presentare istanza indirizzata al Ministero competente, redatta in carta da bollo sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente alla Prefettura della Provincia nella quale l’associazione ha la propria sede legale.
D) “senza scopo di lucro” è sinonimo di “volontariato”?
R) Questo è un grande errore
e un luogo comune. La dicitura “senza scopo di lucro” non
significa affatto che tutti i membri dell’associazione
debbano essere volontari. Tale dicitura è implicita nella definizione
di associazione che deve avere come fine il raggiungimento di un beneficio
collettivo e si contrappone a quella di società commerciale
che prevede come finalità essenziale “l’esercizio
di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
(nel Codice Civile si possono trovare degli approfondimenti)
Un’associazione, come una normale società, avrà delle
entrate (offerte, eventuali incassi commerciali … ) e delle uscite
monetarie (spese, paghe, ecc.): quello che avanza è detto utile.
La differenza fondamentale sta nel modo in cui viene gestito questo utile.
In una società l’utile viene ridistribuito ai soci/azionisti,
nelle associazioni questo non può essere fatto
(CC art 2247); l’utiole deve essere reinvestito nelle attività
dell’associazione (caso tipico è di girarlo nel Fondo
di riserva indivisibile e utilizzarlo negli anni successivi).
D) Sono il presidente di un circolo sportivo culturale e ricreativo che svolge somministrazione ai propri soci. E’ necessario che il “bar” abbia servizi igienici distinti per il personale e per i soci?
R) oltre ai sevizi per il personale addetto all’esercizio pubblico, il circolo dovrà avere anche un bagno a disposizione dei soci. I sevizi devono essere dunque distinti ed areati. La ventilazione artificiale è solitamente ammessa nel rispetto tuttavia della normativa regionale di riferimento.
D) Il nostro circolo effettua operazioni di carattere commerciale e ci hanno consigliato di chiedere la partita iva con opzione alla legge 398/91. tale apertura obblighi con la SIAE?
R) Le associazioni che optano per l’applicazione del regime forfetario devono darne comunicazione sia all’Ufficio delle Entrate che all’Ufficio Siae competente per territorio. Tale comunicazione va effettuata prima dell’inizio dell’anno solare e comunque, prima del esercizio solare. Si precisa, inoltre che tale opzione vincola l’associazione per un quinquennio.
D) Sono il Presidente di un circolo sportivo ricreativo, vorremmo organizzare una gita per i nostri associati all’estero ci sono specifici adempimenti da eseguire per realizzare questa iniziativa?
R) L’art. 5 del D.Lgs 460/97 integrando l’art III del Testo Unico per le imposte dirette, ha previsto che non sono commerciali ai fini dell’assoggettabilità alle imposte dirette, le operazioni relative all’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuati dalle associazioni di promozione sociale, purchè tali attività siano rivolte agli iscritti, associati o partecipanti dell’associazione stessa. L’articolo in questione però non ha escluso l’assoggettamento dell’iva per cui, l’associazione dovrà qualora non ne sia già in possesso chiedere la partita iva e versare l’imposta relativa alle entrate derivanti dalle quote che i singoli associati verseranno per partecipare all’iniziativa.
D) A cosa serve registrarsi all’Ufficio del Registro?
R) In primo luogo,secondo l’art. 2704 del Codice Civile la scrittura privata (cioè non autenticata dal notaio) – che, come scritto negli artt. precedenti, può essere imposta a terzi, mentre ai firmatari solo finché essi ammettono la loro firma – non ha nessuna possibilità di essere imposta a terzi per quanto riguarda la data, a meno che la scrittura non sia stata registrata, e in quel caso vale come data la data di registrazione. Nel caso di una associazione la registrazione di una scrittura privata non autenticata serve non tanto ma per vincolare i soci (per quello servirebbe l’autentica della firma) ma piuttosto per evitare che un estraneo si appropri del nome e del simbolo dell’associazione. In secondo luogo, le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica possono svolgere attività a pagamento verso i propri soci senza che tali attività siano considerate commerciali, ma solo se lo statuto o atto costitutivo è redatto sottom forma di atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata.